Art. 19.
(Fondo di garanzia).

      1. A valere sulle quote del FUS destinate alle attività cinematografiche è istituito presso il CNC un fondo denominato «fondo di garanzia» che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale.
      2. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i lungometraggi per i quali è stato richiesto il riconoscimento di interesse culturale nazionale è concesso un mutuo, di durata biennale, assistito dal fondo di garanzia in misura non superiore al 65 per cento del costo del film per costi massimi ammissibili definiti dal CNC. Decorso il termine di cui al primo periodo il mutuo non può superare il 50 per cento del costo del film. Per le opere prime la misura di cui al primo periodo è elevata al 90 per cento. L'erogazione del finanziamento è subordinata

 

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all'effettivo reperimento, entro un anno dalla data di delibera del finanziamento stesso, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film.
      3. Per i cortometraggi per i quali è stato richiesto il riconoscimento di interesse culturale nazionale è concesso un mutuo di durata biennale, assistito dal fondo di garanzia, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito dal CNC.
      4. La restituzione del finanziamento concesso a valere sul fondo di garanzia deve essere effettuata dopo la copertura totale della parte del costo del film a carico del produttore.
      5. Per i film per i quali non è stato richiesto il riconoscimento di interesse culturale nazionale è concesso un mutuo di durata triennale, non superiore al 70 per cento del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito dal CNC.